Nel nuovo codice degli appalti, il tema delle varianti in corso d’opera è trattato interamente nell’art. 106: “Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia”.
Iniziamo col dire che questo articolo, come è lecito attendersi dal titolo, tratta dell’ambito generale di modifica al contratto durante il periodo di esecuzione dei lavori, riguardando quindi anche argomenti come modifiche soggettive al contratto, variazioni oggettive di progetto, variazioni oggettive sul corrispettivo e variazioni alla durata contrattuale. Ne risulta, data l’evidente eterogeneità degli argomenti, una norma lunga, suddivisa in molti commi (14) e di difficile lettura.
Il nodo fondamentale di questo articolo è la figura del RUP: sebbene le figure competenti ad introdurre le varianti restino le stesse che intervengono alla stipula del contratto, il responsabile unico di procedimento è l’unico soggetto con il potere di approvare la variante.
Citando lo Zio Ben, però, “da grandi poteri derivano grandi responsabilità” infatti al comma 8) si legge come il RUP sia soggetto a sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione all’ANAC entro 30 giorni dall’approvazione per ogni giorno di ritardo.
È possibile, dunque, apportare modifiche oggettive o soggettive con i seguenti limiti:
Variazioni oggettive:
- Modifiche (a prescindere dall’importo) già previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili; per esempio: clausola di revisione prezzi ammissibile (in aumento o in diminuzione) per variazioni superiori al 10% rispetto ai prezzi adottati per la stima;
- Lavori, servizi o forniture supplementari che si rendano necessari in corso di esecuzione e che non sono inclusi in oggetto dell’appalto iniziale;
- Per i settori ordinari sussiste un limite di importo: la modifica dovuta all’affidamento dei lavori, servizi o forniture supplementari non può superare il 50% dell’importo del contratto (comma 7);
- Varianti in corso d’opera determinate da circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, il limite resta del 50%;
- Modifiche non rientranti nella definizione di modifiche sostanziali fornita dal comma 4 secondo cui la modifica è sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, quindi:
- Cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- Estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto (limiti ai commi 1 e 2);
- Sostituisce il contraente originario fuori dei casi espressamente previsti al comma 1 lettera d).
- Modifiche determinate da errori progettuali (*) che pregiudicano la realizzazione dell’opera e la sua utilizzazione a condizione che l’importo reti al di sotto dei seguenti valori:
- Soglie stabiliti dall’art. 35 (soglie comunitarie);
- Il 15% dell’importo iniziale del contratto in caso di lavori e del 10% per contratti aventi ad oggetto servizi e forniture.
In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Valutazioni soggettive:
- Quando ciò sia previsto sin dall’inizio in clausole contenute nei documenti di gara;
- La sostituzione sia dovuta ad operazioni societarie o cause di morte o ad insolvenza o sia disposta per contratto.
Critiche
Come emerge dall’esperienza di tecnico, la nuova norma sembra non curarsi delle situazioni più comuni che si riscontrano in ambito dell’esecuzione dei lavori:
- Piccole variazioni di entità irrilevante che spesso riescono a sbloccare problemi operativi che possono insorgere;
- Modifiche migliorative dell’opera in esecuzione che spessissimo vengono richieste dalle amministrazioni (altrettanto frequentemente con idee iniziali poco chiare) in grado di migliorare l’interesse della cittadinanza.
Entrambi questi casi emblematici ed estremamente frequenti non rientrano nei casi in cui la variante è ammessa; non possono altresì ritenersi errori progettuali.
Tali circostanze erano velocemente risolvibili nella vecchia giurisprudenza, infatti il d.lgs 163/2006 all’art. 132 comma 3) prevedeva un 5% di “libertà” per la variante al direttore dei lavori. Sarebbe auspicabile che tale possibilità venga prevista in una delle linee guida ANAC che andranno a sostituire il regolamento.
Davide Fasan
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