Durante l’esercizio dell’attività professionale, capita quotidianamente di operare con Decreti Legislativi, Decreti Legge, Leggi, Regolamenti, etc. e non sempre è chiara la differenza tra i vari strumenti che il diritto italiano mette a disposizione.
Vediamo quindi qualche definizione fondamentale che è sempre bene tener presente.
LEGGE: Il potere legislativo in Italia è affidato al Parlamento. L’iniziativa però spetta ad un’altro soggetto, come può essere il Governo, tramite disegni di legge, o il popolo stesso, tramite proposta di legge. Oltre alle leggi nazionali esistono anche le Leggi Regionali (L.R.) che devono essere approvate dal consiglio (regionale), promulgate dal presidente della giunta regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regionale, analogamente a ciò che avviene a livello nazionale.
DECRETO LEGGE (D.L.): Il Decreto Legge viene disegnato e proposto dal Governo ed ha però carattere temporaneo. Ha efficacia immediata (o comunque indicata nello stesso decreto) nel momento stesso in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Può essere tramutato in legge dal Parlamento entro 60 gg dalla data di pubblicazione, pena la decadenza dello stesso.
DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs): Il Decreto Legislativo è proposto dal Governo su delega del Parlamento ed ha validità di legge nel momento stesso in cui viene emanato. Viene utilizzato spesso nell’ambito dei Testi Unici e codici in quanto si ritiene la mole di informazioni difficilmente gestibile dal Parlamento.
DECRETO MINISTERIALE (D.M.): Il Decreto Ministeriale è emanato da un Ministro del Governo attualmente in carica e regola alcuni aspetti relativi al dicastero di appartenenza, solitamente molto specifici. Se emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, diventa un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.m.). Di per se stesso, il D.M. non ha valenza di legge, ma è sempre prescritto da una Legge che ne regolamenta gli aspetti più generali e rimanda al D.M. gli aspetti più specifici.
REGOLAMENTO: I regolamenti in generale sono un insieme di norme che regolano un determinato ambito. Per la nostra attività, i regolamenti emanati per esempio dal Governo hanno importanza secondaria rispetto alle Leggi a patto che siano pubblicati appunto soltanto come regolamenti. Ciò significa che se un argomento è regolamentato da una legge e da un regolamento e i due sono in contrasto, dal punto di vista giuridico si è tenuti a rispettare la legge. Da sottolineare che un regolamento governativo può essere attuato tramite un D.P.R.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (D.P.R.): Il D.P.R. è emanato dal Presidente della Repubblica e può essere di diversi tipi, tra cui quello che maggiormente ci interessa ovvero quello normativo. Attualmente viene utilizzato per l’attuazione dei regolamenti governativi.
Prendiamo come esempio il D.P.R. 380/01 “Testo Unico sull’Edilizia”. Tale decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale appunto nell’ottobre del 2001. Questo decreto differisce leggermente dalle tipologia esposte in precedenza perchè, in quel periodo, vigevano i Testi Unici, ovvero un insieme di leggi e regolamenti riferiti ad una determinata materia. Di fatto, essendo appunto un insieme di leggi e decreti legislativi, la forza di legge deriva dal contenuto dello stesso e non dal Testo Unico di per se stesso.
Si nota che comunque in generale il procedimento attuativo fatto per regolamento + D.P.R. è simile a quello di un Decreto Legislativo e sono i procedimenti che maggiormente di incontrano dell’attività professionale.
Fabbro Massimo
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