Nuovo codice appalti: il Subappalto

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Nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni (D.Lgs 50/2016) l’istituto del subappalto viene trattato nell’art. 105, intitolato, appunto, “Subappalto”.

Al comma 2 compare la definizione: “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.”.
Segue la non chiara definizione di ciò che non lo è.

Cosa non costituisce subappalto?

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera.

Cosa costituisce subappalto?

Forniture con posa in opera e noli a caldo di modesto importo (inferiore al 2% ovvero 100.000 €) e, qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale fosse inferiore al 50% dell’importo del subcontratto, dovranno essere oggetto di autorizzazione.

Limite/i di subappalto.

La nuova norma prevede il limite del 30% all’importo complessivo del contratto.

Al sopracitato limite, si affianca un ulteriore “limite del 30% sulle opere super specialistiche che superino il 10% dell’importo totale dei lavori”. Tale limite viene indicato al comma 5 richiamando l’art. 89 (“Avvallimento”) al comma 11 che tratta (indirettamente) i lavori prevalenti e le s.i.o.s. (Strutture, impianti e opere speciali).

Raggiunto il primo limite, dunque, non viene esaurita la quota di subappalto perché residuerebbe l’ulteriore possibilità di subappaltare la quota del 30% relativa alle s.i.o.s. che superino il 10% dell’importo totale dei lavori.

Chi sono i subappaltatori?

Altra “grana” interpretativa della nuova normativa compare al comma 6: “È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.”. Il concorrente, dunque, è tenuto ad indicare una terna di subappaltatori per categoria subappaltabile fin dalla fase di offerta, a meno che, tale categoria, non comprenda la realizzazione di opere superspecialistiche (s.i.o.s.).

Quindi, i subappaltatori, entrano a far parte della “squadra” concorrente: anche essi devono verificare i requisiti di cui all’art.80 (Motivi di esclusione).

Per quanto riguarda gli appalti sotto soglia comunitaria (art.35) non è necessario indicare una terna di possibili subappaltatori.

Pagamento ai subappaltatori

Ultima importante novità è riportata al comma 13 nel quale il Nuovo Codice prescrive che “la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l’importo delle prestazioni eseguite nei casi in cui:

  • Il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
  • In caso di adempimento da parte dell’appaltatore;
  • Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.”

Scomputo del valore del subappalto

L’ultimo argomento trattato nell’art.105 è quello presente al comma 22 in relazione ai certificati dei lavori eseguiti necessari per la partecipazione e la qualificazione: per tali certificati vengono scomputati i subappalti ed il subappaltatore può richiedere la certificazione relativa alla sua quota. Per un lavoro, dunque, saranno previste più certificazioni anche se, a livello di importo totale, non saranno consentite duplicazioni in quanto la somma totale delle certificazioni non dovrà eccedere quella dell’importo totale dell’appalto.

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Davide Fasan

Ingegnere civile, i suoi campi di interesse sono l'ingegneria delle infrastrutture e dei trasporti e il settore dei lavori pubblici. Collabora con lo studio di ingegneria Mob-up occupandosi prevalentemente di progettazione stradale e analisi di traffico.